Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di reinserimento attivo al lavoro, che ha l’obiettivo di aumentare l’occupazione migliorando l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, di contrastare la povertà e le diseguaglianze.
Nella sua funzione di contrasto alla povertà, la misura include anche la Pensione di Cittadinanza (PdC) che viene riconosciuta ai nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni e da persone con disabilità grave (indipendentemente dall’età).
Il RdC può essere chiesto: dai cittadini italiani o di Paesi UE, familiari di un cittadino italiano o dell’UE, cittadini di paesi terzi extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari di protezione internazionale. Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Per accedere al RdC occorre soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa che riguardano il valore dell’ISEE e il valore di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, oltre all’eventuale possesso o detenzione di auto, moto o imbarcazioni.
La domanda può essere presentata dal cittadino tramite il CAAF convenzionato con l’INPS o il Patronato INCA CGIL, direttamente on line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure in modalità cartacea alle Poste Italiane o ancora tramite il sito INPS.
L’importo del RdC o della PdC varia in base ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e al reddito. In caso di accoglimento della domanda, pena decadenza dal beneficio, tutti i componenti il nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Il beneficio dell’RdC può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare, dietro presentazione di apposita richiesta presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e tale scelta si applica a tutti i componenti del nucleo. La domanda può essere presentata contestualmente alla richiesta del RdC o successivamente nel corso dell’erogazione del beneficio. Se la domanda è presentata contestualmente alla richiesta del RdC, vengono emesse un numero di carte RdC corrispondenti al numero dei componenti maggiorenni, presenti nel nucleo familiare, a cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta RdC emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del RdC e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. Inoltre, tale suddivisione si perfeziona solo qualora il beneficio RdC liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200€.
Inoltre, si ricorda che il beneficiario del RdC, per continuare a usufruire della misura, deve, inoltre:
- presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda. Vista che la scadenza dell’attestazione ISEE è fissata per legge al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione della DSU, per poter continuare a percepire il beneficio RdC detti beneficiari devono, a partire dal 1° gennaio 2023, presentare la DSU 2023; nel caso in cui non verrà presentata tempestivamente la nuova DSU il sussidio sarà sospeso e sarà erogato nuovamente entro il mese solare successivo a quello di presentazione;
- presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, entro due mesi dall’evento, pena decadenza. Se la variazione è diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.
NOVITA’ 2023:
A seguito dell’approvazione delle Legge di Bilancio 2023, contestualmente al rifinanziamento della misura, sono introdotte modifiche sostanziali dell’istituto che mirano ad una sua razionalizzazione, al fine di prevenire i comportamenti scorretti e incentivare, accompagnare e sostenere più efficacemente il beneficiario nella ricerca del lavoro. In sintesi, le maggiori novità a partire dal 1°gennaio 2023:
- Dal 1° gennaio 2023 il reddito di cittadinanza resterà invariato fino alla fine dell’anno attendendo una riforma complessiva solo per le famiglie che abbiano al loro interno persone con disabilità, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età;
- i percettori d’età compresa tra i 18 e i 59 anni (persone in grado di lavorare) avranno il riconoscimento solo per sette mesi invece dei diciotto mesi attuali e rinnovabili. Inoltre, queste persone dovranno essere inserite, per un periodo di sei mesi in un corso di formazione o di riqualificazione professionale senza il quale il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza sarà considerato decaduto. Le regioni saranno tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza;
- i percettori d’età compresa tra i 18 e i 29 anni riceveranno il sussidio solo in caso di iscrizione e alla frequenza di percorsi d’istruzione o funzionali all’ adempimento dell’obbligo d’istruzione. I corsi saranno erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti con modalità definite dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- obbligo di accettare la prima offerta lavorativa congrua;
- la quota di sussidio per l’alloggio sarà erogata direttamente al locatore dell’immobile ovvero la quota, sino ad un massimo di € 3.360 annui non sarà più a disposizione del beneficiario del sussidio ma sarà versata direttamente al proprietario dell’immobile;
- il reddito di cittadinanza sarà abrogato a partire dal 2024.
10 gennaio 2023