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Redditi, è il tempo del «730 Integrativo»

Scade venerdì 25 ottobre il termine per presentare la correzione per chi ha redatto una dichiarazione inesatta. Ma possono farlo solo i Centri di assistenza fiscale o i professionisti abilitati: è bene che i contribuenti si rivolgano ai Caaf della Cgil

Scade venerdì 25 ottobre il termine per presentare il “730 Integrativo” per quei contribuenti che si sono accorti di aver redatto una dichiarazione dei redditi inesatta. Può essere presentato esclusivamente a un Caaf o a un professionista abilitato, anche se il contribuente aveva ricevuto l’assistenza fiscale dal sostituto d’imposta o direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Il Caaf invierà il “730 Integrativo” all'Agenzia delle entrate o all'Inps, in tempo utile affinché il sostituto d’imposta possa effettuare il conguaglio nella retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. La presentazione del “730 Integrativo” non sospende le procedure avviate con la presentazione del 730 originario, non fa quindi venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro, dell’ente pensionistico o dell’Agenzia delle entrate di effettuare le operazioni di conguaglio indicate nel 730 originario.

Sono tre le situazioni possibili in base alle quali il contribuente può presentare il “730 Integrativo”:

  • modifica e/o integrazioni di dati presenti nel 730 originario da cui scaturiscono, per ogni singola imposta, un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario;
  • modifica e/o integrazioni di dati presenti nel 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio);
  • modifica e/o integrazioni di dati presenti nel 730 originario relativi sia al sostituto d’imposta sia ad altri elementi della dichiarazione da cui scaturiscono, per ogni singola imposta, un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario (in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio).

Il “730 Integrativo” non può essere utilizzato per rimuovere errori od omissioni che comportino per una qualsiasi delle imposte (ad esempio l’Irpef, le addizionali all'Irpef regionale e comunale, la cedolare secca) un minor credito o un maggior debito rispetto alla dichiarazione originaria: in questo caso è necessario utilizzare il Modello Redditi.

Il contribuente ha infatti la facoltà di correggere la precedente dichiarazione attraverso la presentazione di un Modello Redditi “Correttivo nei termini” entro lunedì 2 dicembre 2019 (l’effettiva scadenza è il 30 novembre, che però cade di sabato, quindi è posticipata al primo giorno lavorativo) oppure presentando un Modello Redditi “Integrativo” ma solo a partire da martedì 3 dicembre 2019.

In entrambi i casi la dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate per il tramite del Caaf o di un professionista abilitato.

L’eventuale credito a favore del contribuente potrà essere chiesto a rimborso oppure indicato quale eccedenza d’imposta nella prima dichiarazione utile, mentre in caso di debito il contribuente potrà versare all’erario l’importo dovuto usufruendo del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta.