CGIL Serizi Uvl – Uffici vertenze e legali Inca Sol – orientamento lavoro Sunia
Pubblicato l' atteso Decreto “Sostegni”

Il Decreto “Sostegni” emana ulteriori misure di sostegno ai titolari di partita IVA, ai lavoratori stagionali di alcuni settori produttivi, ai lavoratori dipendenti la cui attività ha subito una battuta d’arresto a seguito della pandemia.

Il Decreto conferma ufficialmente la proroga del termine di rilascio della CU 2021 e del relativo invio all’Agenzia dell’Entrate.  Le CU dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2021.   

Viene confermata anche la proroga per l’invio telematico all’Agenzia dell’Entrate, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nel 2020, compresi gli importi delle spese rimborsate.

Di conseguenza l’Agenzia dell’Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la precompilata entro il 10 maggio 2021.

Le principali novità del Decreto riguardano le indennità ai lavoratori. È previsto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione. L’importo minimo garantito sarà di 1.000 euro per le persone fisiche, di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso l’importo non potrà mai essere superiore a 150.000 euro. Si accede al beneficio presentando istanza dal 30 marzo al 28 maggio 2021 all’Agenzia dell’Entrate,

Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di € 2.400 ai lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo, dello sport e degli stabilimenti termali, che hanno già usufruito dell’indennità disposta dai precedenti decreti, che hanno cessato il rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021, hanno svolto attività lavorativa di almeno trenta giornate nello stesso periodo, non percepiscono redditi da pensione né di lavoro dipendente, né di NASpi.    

La stessa indennità spetta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione impegnati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1.01.2019 e il 23.03.201;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021;
  • venditori a domicilio, titolari di partita IVA, con un reddito superiore a 5.000 euro nel 2019, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.  

La richiesta del beneficio deve essere inoltrata all’INPS, secondo le modalità stabilite dall’ Ente, utilizzando il modello predisposto, entro e non oltre il 30 aprile 2021.

Ai lavoratori sportivi con contratti di lavoro di collaborazione con il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, è riconosciuta un’indennità che varia da un minimo di 1.200 euro ad un massimo di 3.600 euro. La domanda deve essere presentata utilizzando la piattaforma Sport & Salute.

Inoltre, è previsto lo “Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro in carico all’Agente della riscossione dal 1.01.200 al 31.12.2010, che alla data del 23.03.2021 hanno un importo residuo fino a 5 mila euro. Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e Stralcio”. Rientrano nell’annullamento del debito le persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro, i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.