L’acconto va versato entro martedì 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre (ma si può pagare anche in un’unica soluzione). A seguito dell'emergenza Covid-19 sono esentati gli immobili del settore turistico. Per informazioni, rivolgersi ai Caaf Cgil
La legge di bilancio 2020 ha abolito la Imposta unica comunale (Iuc), a eccezione della tassa sui rifiuti (Tari), per cui l'Imu e la Tasi in vigore sino al 31 dicembre scorso sono state sostituite dalla “nuova” Imu a decorrere dal 1° gennaio 2020. La prima rata (acconto), relativa ai primi sei mesi dell’anno, è in scadenza martedì 16 giugno. Nonostante i numerosi decreti legge approvati negli scorsi mesi, il legislatore non ha previsto sospensioni o proroghe del versamento della prima rata valide per la generalità dei contribuenti.
La normativa Imu, però, consente al singolo Comune di stabilire dei termini più ampi per il versamento dell’imposta. È quindi necessario verificare se il Comune, in cui si trova l’immobile soggetto a imposta, ha deliberato un diverso termine per il pagamento. Se il Comune non ha posticipato la scadenza del 16 giugno, chi paga in ritardo potrà usufruire del ravvedimento operoso versando sanzioni ridotte, oltre ai relativi interessi sull'importo dovuto.
L'Imu può essere versata in due rate (16 giugno e 16 dicembre), oppure in un’unica rata. In quest’ultimo caso occorre calcolare l’importo dovuto sulla base delle aliquote deliberate per l’anno d’imposta 2020. Se il cittadino sceglie di versare l'Imu in due rate, per la seconda rata (saldo) l’imposta dovrà essere calcolata sulla base delle nuove aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate nel sito del ministero dell’Economia e delle finanze entro il 14 ottobre 2020.
Sono tenuti al pagamento della nuova Imu coloro che risiedono in Italia o all’estero e che possiedono fabbricati, terreni e/o aree edificabili situati nello Stato italiano, come i proprietari o i titolari del diritto di usufrutto, di diritti di superficie o altri diritti reali; i titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore); coloro che esercitano il diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale (il coniuge superstite che continua ad abitare nella casa coniugale). Dal 2020 sono tenuti al versamento i proprietari della casa coniugale assegnata all’altro coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio, e i proprietari dell’unità abitativa situata in Italia, che risiedono all’estero, anche se titolari di pensione estera e iscritti all’Aire.
Nulla cambia per i cittadini che possiedono immobili concessi in locazione o in comodato d’uso gratuito, i quali godranno delle stesse agevolazioni previste fino al 2019: per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è ridotta al 75 per cento, mentre per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figli), che la utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, a meno che si tratti di immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (categorie immobili di lusso).
Invariate anche le disposizioni che riguardano gli anziani o i disabili, possessori dell’unità abitativa (ed eventuali pertinenze), che trasferiscono o abbiano trasferito la residenza in case di riposo o presso residenze sanitarie assistenziali, ciò sempre a condizione che l’immobile non sia di categoria di lusso e non risulti locato, ma solo se il Comune ha deliberato tale agevolazione.
A seguito dell’emergenza Covid-19, gli immobili del settore turistico sono esentati dal pagamento della prima rata Imu. Si tratta, ad esempio, degli immobili adibiti a stabilimenti balneari o termali. Sono altresì esentati, a condizione che siano gestori di attività del settore turistico esercitate nell’immobile, i possessori di alberghi, stabilimenti balneari, agriturismi, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, bed & breakfast e altri ancora.