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Modello 730/2022: detrazione spese per premi assicurativi.

Le spese sostenute per premi assicurativi sono detraibili al 19%, ma a condizioni ben precise, con alcuni limiti di spesa e solo alcune tipologie assicurative.

Generalmente le spese sostenute per i premi assicurativi sono detraibili se corrisposte per sé stessi o per i familiari fiscalmente a carico e se pagate con modalità tracciabile (bancomat, bonifico, carte di credito, di debito, o altro).

Sono detraibili i premi assicurativi corrisposti per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, i cui contratti devono essere stati stipulati dal 2001 e le polizze devono includere il rischio morte, l’invalidità permanente non inferiore al 5%, a prescindere dalla causa derivante. Il limite massimo detraibile è di € 530.00.

Sono riconosciuti ai fini fiscali anche i premi versati per le assicurazioni a tutela di persone con grave disabilità certificata dalle ASL tramite le commissioni mediche. L’importo massimo detraibile in questo caso è di € 750.00, comprensivo anche dei premi versati per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Si detraggono anche i premi pagati per le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza a compiere gli atti della vita quotidiana. La detrazione per questa tipologia di assicurazione spetta solo se la compagnia assicuratrice non può rescindere il contratto. L’importo massimo da portare in detrazione è di € 1.291,14, comprensivo dei premi, eventualmente versati per il rischio di morte o di invalidità permanente e la tutela delle persone con grave disabilità.     

Il cittadino può detrarre inoltre i premi versati alle assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi, stipulate dal 2018 e relative ad immobili destinati ad uso abitativo. Per questi premi non ci sono limiti di spesa.

Infine, il contribuente può usufruire della detrazione al 90% per i premi versati alle assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi relativi ad immobili destinati ad uso abitativi e alle pertinenze. La polizza deve essere stipulata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione, ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo ai lavori antisismici per i quali si usufruisce della detrazione del 110% (Superbonus). In questo caso non ci sono limiti di spesa.