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Detrazioni per il recupero edilizio: un caso particolare

Le agevolazioni per questo tipo d'interventi sono una voce importante della dichiarazione dei redditi: ma cosa succede in caso di acquisizione dell’immobile per successione? Per ogni tipo di assistenza e consulenza, è sempre bene rivolgersi ai Caaf Cgil

Le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono un elemento importante della dichiarazione dei redditi. Ma cosa succede in caso di acquisizione dell’immobile per successione? In questa circostanza, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell'anno. Ciò vale anche qualora il decesso avvenga nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa: infatti la quota di detrazione viene trasferita agli eredi che hanno i requisiti per beneficiarne e non potrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi della persona deceduta.

Vi sono, poi, una serie di prescrizioni di cui tenere conto. Se l’immobile ereditato è concesso in locazione o in comodato d’uso gratuito, la detrazione non spetta in quanto gli eredi non ne possono disporre, viceversa se l’immobile è a disposizione la detrazione spetta in parti uguali a tutti gli eredi. Se vi sono più eredi e solo uno di essi abita l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo in quanto gli altri non hanno la disponibilità diretta e materiale del bene. Nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità ed esercita il diritto di abitazione (art. 540 del Codice Civile), perde da subito il diritto alla detrazione per le spese sostenute dal coniuge defunto in quanto viene meno la condizione di erede, inoltre in presenza di figli (eredi) che non risiedano insieme al genitore superstite, anch’essi perdono il diritto a detrarre la spesa in quanto non detengono il bene.

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” è quindi determinante al fine di usufruire del beneficio fiscale e deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno successivo per il quale l’erede intende fruire delle rate residue di detrazione e deve sussistere per l’intero anno d’imposta. Ad esempio, se l’immobile ereditato è concesso in affitto o in comodato d’uso, anche per una sola parte dell’anno, l’erede potrà beneficiare delle eventuali rate residue solo a partire dall'anno successivo a quello in cui è cessato il contratto.

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione. In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, il convivente di fatto non nominato erede o il coniuge che non accetta l’eredità), la detrazione residua andrà persa.

In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel contratto. Infine, la detrazione non si trasferisce neanche agli eredi dell’usufruttuario, poiché il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e se costituito a favore di una persona fisica non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario. In caso di vendita o di donazione dell’immobile ereditato da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.