CGIL Serizi Uvl – Uffici vertenze e legali Inca Sol – orientamento lavoro Sunia
Decreto crescita, ecco le principali novità

Tempi più lunghi per la consegna della dichiarazione dei redditi, slitta in avanti anche la scadenza per Imu e Tasi. E niente documenti se il fisco li ha già. Per ogni tipo di assistenza e consulenza i cittadini possono rivolgersi ai Caaf della Cgil

Tempi più lunghi per la consegna della dichiarazione dei redditi. La scadenza slitta di due mesi, passando da settembre a fine novembre: quest'anno, poi, il fatto che il termine di presentazione cada di sabato consentirà al contribuente di presentarla entro il 2 dicembre. È una delle novità previste dal cosiddetto “decreto crescita” che, a seguito della sua conversione in legge, entra da subito in vigore. Attenzione, però, il termine è stato posticipato solo per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi presentate a un intermediario (Caaf o professionista). Dunque, ci saranno due mesi di tempo in più: dal 30 settembre al 2 dicembre prossimo.

Sono molte le novità contenute nel decreto, in quest’articolo evidenzieremo soltanto le più significative. Continuiamo, allora, con Imu e Tasi. Slitta in avanti anche la scadenza per la dichiarazione di queste tariffe, che si presentano quando sono intervenute variazioni sugli immobili rispetto a quanto dichiarato in precedenza, oltre ai casi in cui si sono verificate variazioni di cui il Comune non può essere a conoscenza (ad esempio: un terreno agricolo divenuto fabbricabile, fabbricati divenuti inagibili, riunione di usufrutto non registrata al Catasto). La scadenza si sposta dal 30 giugno al 31 dicembre.

Su Imu e Tasi c’è anche un’altra novità che interessa numerosi contribuenti: non bisognerà più dichiarare al Comune il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni in caso di abitazioni e pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, come figli o genitori. L’agevolazione consiste nella riduzione del 50 per cento della base imponibile su cui si applica l’aliquota deliberata dal Comune, ed è riservata a quei contribuenti che rispettano determinati requisiti, riferiti ad esempio alla categoria catastale del fabbricato, al possesso di altre unità abitative in Italia o alla registrazione del contratto di comodato.

Sul fronte della tassazione dei redditi dei fabbricati, il decreto ha disposto – solo per i contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2020 – che i contribuenti potranno essere esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dall'inquilino “moroso”, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto. Quindi, al fine di non dichiarare i canoni non percepiti, sarà sufficiente conservare l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

Chi non ha presentato nei termini il modello RLI per comunicare la proroga o la risoluzione del contratto di locazione, inoltre, non dovrà più pagare alcuna sanzione (in precedenza la sanzione era di 100 euro, ridotta a 50 se la comunicazione veniva presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza).

Infine, niente documenti se il fisco li ha già. In caso di controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi, l'amministrazione finanziaria non potrà più chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti che siano già disponibili nell'anagrafe tributaria (girati quindi da banche, farmacie o assicurazioni).