Riconosciuto nella misura massima di 100 euro, è a favore dei lavoratori dipendenti, viene corrisposto insieme alla tredicesima e deve essere richiesto dall’interessato. Ci spiega tutto Giovanna Piazzo del Consorzio nazionale dei Caaf Cgil .
A favore dei lavoratori dipendenti è prevista l’erogazione di un’indennità una tantum per l’anno d’imposta 2024, il c.d. “Bonus Natale” o “Bonus Tredicesima”, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario, riconosciuta nella misura massima di 100 euro rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
L’indennità è corrisposta, unitamente alla tredicesima mensilità, direttamente dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore che deve attestare di essere in possesso dei requisiti previsti per avere diritto al beneficio che riguardano non solo la situazione reddituale, ma anche la propria situazione familiare.
Per avere diritto al Bonus devono essere rispettate congiuntamente le seguenti condizioni economiche e familiari del richiedente:
1) essere titolare di redditi di lavoro dipendente e avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno 2024;
3) avere un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante riconosciuta in riferimento ai medesimi redditi;
4) avere fiscalmente a proprio carico almeno un figlio naturale, riconosciuto, adottato o affidato, compresi i figli di età inferiore a 21 anni.
Quest’ultimo requisito è stato recentemente modificato dal D.L. n. 167/2024 poiché, in origine, per avere diritto al bonus il lavoratore doveva avere fiscalmente a proprio carico il coniuge (o unito civilmente), non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio (naturale, riconosciuto, adottato o affidato) oppure almeno un figlio per il quale spetta la detrazione per coniuge a carico in assenza dell’altro genitore.
Il decreto-legge ha introdotto un ulteriore requisito soggettivo, fissando un limite alla spettanza del bonus.
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Nella relazione illustrativa al decreto viene precisato che per convivente si intende il “convivente di fatto”, ai sensi dell’art. 1, co. 36 e 37, della Legge n. 76/2016 “Cirinnà.
Pertanto, sulla base della nuova disposizione, il bonus non può essere richiesto da entrambi i lavoratori dipendenti, pur nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione da parte di entrambi, se gli stessi risultano coniugati o conviventi di fatto, in quanto uno solo ha diritto all’indennità.
Ne consegue che hanno diritto al bonus i lavoratori, separati legalmente o divorziati, che hanno almeno un figlio fiscalmente a carico, precedentemente esclusi dal beneficio.
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 22/E del 19/11/2024, ha chiarito con alcuni esempi l’applicazione delle nuove disposizioni dettate in riferimento ai requisiti soggettivi e alla spettanza del bonus. Di seguito uno degli esempi:
La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (convivente di fatto) con altri soggetti, ha un figlio fiscalmente a carico (l’altro genitore è il sig. Rossi).
Il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Il bonus spetta
• alla sig.ra Bianchi, in quanto non coniugata e non convivente di fatto con altro soggetto;
• ad uno solo dei due coniugi sig. Rossi o sig.ra Verdi, poiché coniugati uno solo dei due ha diritto all’indennità
Sulla base degli esempi contenuti nella circolare dell’Agenzia, il bonus spetterebbe ad entrambi i lavoratori non coniugati ma conviventi qualora non abbiano regolarizzato la convivenza di fatto ai sensi della Legge Cirinnà. Preme però precisare che il decreto-legge cita solo i conviventi, mentre nella relazione illustrativa fa riferimento ai conviventi di fatto.
Stante il fatto che il decreto dovrà essere convertito in legge e nel corso dell’iter parlamentare potrebbero essere apportate ulteriori modifiche, nel caso suindicato o in tutti i casi in cui non si ha certezza del diritto al bonus 100 euro, il lavoratore può scegliere di non presentare la richiesta al proprio datore di lavoro, beneficiando dell’indennità successivamente tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730), ciò al fine di evitare l’eventuale restituzione del bonus non spettante.
A fronte delle novità, coloro che hanno già presentato la domanda e sono coniugati o conviventi di fatto con un altro soggetto, dovranno presentare una nuova domanda indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto, dichiarando che gli stessi non sono beneficiari del bonus.