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IMU scadenza acconto 16 giugno 2021.

Nessuna proroga per l’IMU 2021 che dovrà essere pagata dalla generalità dei contribuenti entro mercoledì 16 giugno, fatta eccezione per coloro che sono stati esentati dal pagamento della prima rata a causa della pandemia.

Il versamento dell’IMU dovuta può essere effettuato in due rate o in un’unica soluzione.

La prima rata, a titolo di acconto, è calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno 2020 ed è riferita agli immobili posseduti nel primo semestre 2021, mentre la seconda rata - a titolo di saldo - dovrà essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2021 e versata entro il prossimo 16 dicembre. 

Se il Comune ha già deliberato le aliquote IMU 2021 il possessore può sempre scegliere di versare  l’imposta dovuta in un’unica soluzione, ma dovrà farlo entro il 16 giugno.

Sono escluse dal pagamento dell’IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze, massimo una per categoria (C2-C6-C7), nelle quali il possessore ha stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica, ad eccezione delle abitazioni considerate di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9). È considerata abitazione principale anche la casa familiare che il giudice ha assegnato al genitore che ha in affido i figli.

Per quanto riguarda, invece, l’abitazione posseduta da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ogni Comune può deliberare l’assimilazione all’abitazione principale che esclude dal pagamento dell’ IMU a condizione che  l’immobile non sia locato.

Come anticipato in premessa, non devono versare la prima rata coloro che possiedono immobili destinati alle attività nell’ambito dello spettacolo (cinema, teatri), del turismo, delle fiere, dell’alberghiero, delle discoteche, degli stabilimenti termali e balneari, come disposto a seguito della pandemia da COVID-19 dal Decreto Sostegni. Sono esonerati anche coloro che hanno i requisiti per usufruire del contributo a fondo perduto e possiedono immobili in cui esercitano la propria attività.

Attenzione! Coloro che già nel 2020 avevano usufruito dell’esenzione IMU a seguito dei vari Decreti approvati in fase di emergenza COVID, quest’anno sono tenuti a presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021 per comunicare al Comune l’agevolazione di cui hanno beneficiato.

I pensionati residenti all’estero che percepiscono una pensione in convenzione internazionale con l’Italia e che sono residenti in uno Stato di assicurazione diversa dall’Italia, da quest’anno possono usufruire della riduzione del 50% dell’IMU sull’unica abitazione posseduta in Italia, che risulti non locata e non concessa in comodato d’uso.

Si rammenta, infine, che godono della riduzione del 50% dell’IMU anche i proprietari d’immobili, non di lusso, concessi in comodato d’uso registrato ai parenti in linea retta, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Per gli immobili locati a canone concordato con contratto registrato è confermata la riduzione del 25%  dell’imposta. Si tratta di immobili locati ai sensi dell’art. 2 co. 3 e art. 5 co. 2 e 3 della Legge n. 431/1998.

I pagamenti possono essere effettuati utilizzando con il modello F24 o bollettino postale, anche utilizzando PagoPA. Se ci si dimentica di pagare per tempo è sempre possibile usufruire del ravvedimento operoso e versare l’IMU con un lieve sanzione se si rimedia entro 15 giorni.