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Spese per l'istruzione: lo «sconto fiscale» sconosciuto

Una famiglia su due non sa che può recuperare il 19 per cento di quanto investito per asili nido, scuole e università dei figli. Molti i costi detraibili, dalle tasse d'iscrizione ai corsi di lingua. Per tutte le informazioni è bene rivolgersi ai Caaf

L’anno scolastico 2018/2019 è ormai iniziato e i genitori hanno sostenuto in media circa 600 euro per mandare a scuola i propri figli, ma il costo si rileva ben più alto se i figli frequentano l’università. Libri, zaini, cancelleria, mensa, trasporti, doposcuola, gite scolastiche e altro ancora: ma tutti i genitori sanno che possono recuperare parte della spesa sostenuta mediante la dichiarazione dei redditi? Pare proprio di no.

Al 1° gennaio 2017 le famiglie con figli rappresentavano in Italia circa il 44 per cento dei nuclei familiari (fonte Istat): da un’indagine commissionata alla Doxa risulterebbe che una famiglia su due non sa di poter recuperare il 19 per cento delle spese per la scuola. Di seguito una panoramica generale delle spese per i figli più frequentemente sostenute che possono essere detratte nel 730/2019.

Le rette relative alla frequenza di asili nido sia pubblici sia privati: l’importo massimo di spesa sul quale calcolare il 19 per cento è di 632 euro per ciascun figlio (recupero fiscale di 120 euro).

Le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (ex scuola materna), scuola primaria di primo grado (ex scuole elementari), scuola secondaria di 1° grado (ex medie), scuola secondaria di 2°grado (come licei o istituti tecnici), statali o paritarie private o di enti locali: l’importo massimo di spesa sul quale calcolare il 19 per cento è di 786 euro, che sale a 800 euro dal 2019 (recupero fiscale di 149 euro nel 2018 e di 152 euro nel 2019).

Attenzione: sono detraibili solo le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori, la mensa scolastica, l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, le gite scolastiche e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (come corsi di lingua o di teatro) svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Non è possibile, purtroppo, detrarre le spese relative all’acquisto di libri, dizionari o cancelleria.

Le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per l'acquisto di strumenti compensativi, sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento: nessun limite di spesa su cui calcolare la detrazione spettante.

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, università telematiche, italiani o stranieri: l’importo massimo di spesa sul quale calcolare il 19 per cento varia in base all’area disciplinare e alla regione in cui ha sede l’ateneo frequentato, va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.700 (recupero fiscale da 285 a 703 euro per ogni studente). Sono detraibili ad esempio: le tasse di immatricolazione e iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, le spese per la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale dei docenti.

Le spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede per contratti di locazione con privati, per contratti di ospitalità o per atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in un’altra provincia (per l’anno 2018 e solo per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, la distanza è ridotta a 50 chilometri e l’ateneo può essere ubicato anche nella stessa provincia di residenza). Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. E’ riconosciuta la detrazione su un importo di spesa non superiore a 2.633 euro.