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Proroga Bonus Acqua al 31 dicembre 2023

La Legge n. 234/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta : “ Bonus Acqua” per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione d’anidride carbonica alimentare E 290 e per il miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti destinate al consumo umano.

Il bonus è finalizzato ad incentivare la razionalizzazione dell’uso dell’acqua e la riduzione dei consumi di contenitori di plastica per le acque destinate ad uso potabile.

Il credito è riconosciuto a coloro che sostengono le spese per l’acquisto e l’installazione dei sistemi suindicati nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023.

In particolare, spetta alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali compresi quelli del Terzo Settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La misura del credito è pari al 50% delle spese sostenute e documentate per un ammontare non superiore:

  • a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta dalle persone fisiche( privati)
  • a 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per gli altri soggetti.

Per accedere al bonus è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, la comunicazione potrà essere inviata dal diretto interessato tramite il servizio web dell’agenzia o fatta inviare dai CAAF ( per es.) o da altri soggetti abilitati.

Per accedere al bonus relativo alle spese sostenute la comunicazione dovrà essere inviata nel periodo dal 1 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento delle spese dichiarando l’ammontare delle  spese sostenute nell’anno precedente .  

Nello stesso periodo il richiedente, in caso di errori, potrà inoltrare un’eventuale comunicazione sostitutiva della precedente. L’agenzia riterrà valida l’ultima comunicazione validamente trasmessa entro il termine del 28 febbraio.

Il richiedente avrà inoltre la possibilità di presentare anche un’eventuale rinuncia al credito d’imposta richiesto, trasmettendo un nuovo modello sempre entro il termine.

La spesa sostenuta deve essere documentata dalla fattura elettronica o dal documento commerciale che certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente.

Deve contenere la data di sostenimento della spesa, il codice fiscale del soggetto che richiede il credito e la descrizione del bene acquistato e delle relative spese inerenti all’installazione.

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabile, ma sono fatte salve le spese sostenute con modalità diverse nel periodo dal 1 gennaio al 15 giugno 2021.

 Sempre in riferimento alle spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento, qualora il documento di spesa non riporti i dati del soggetto che intende beneficiare del credito, il richiedente potrà annotare sulla fattura o documento commerciale il proprio codice fiscale.

L’ammontare massimo del Bonus Acqua è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per una percentuale che sarà resa nota con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che dovrà essere emanato entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

Le persone fisiche, potranno usufruire del credito spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e in quelle successive qualora non abbiano capienza oppure potranno utilizzare il credito in compensazione.