CGIL Serizi Uvl – Uffici vertenze e legali Inca Sol – orientamento lavoro Sunia
La riduzione del canone d’affitto in tempo di crisi.

Sono sempre di più coloro che, abitando in una casa in affitto, hanno difficoltà a pagare il canone proprio a causa del disagio economico causato dall’ epidemia. .

La crisi economica a seguito dell’epidemia da COVID-19 ha investito appieno tutto il mondo del lavoro e di conseguenza molte famiglie. Le numerose chiusure di esercizi commerciali e di piccole-medie imprese, la messa in cassa integrazione di tanti lavoratori e i pagamenti tardivi, hanno fatto sì che da marzo le risorse economiche a disposizione dei cittadini si siano notevolmente ridotte.

Una delle spese a cui far fronte ogni mese è il canone di locazione.

Cosa fare in questi casi? Al fine di evitare tardivi o mancati pagamenti da parte degli affittuari che si trovano in difficoltà, proprietari e inquilini possono trovare un accordo per rendere la situazione meno onerosa per entrambi, concordando un canone minore rispetto a quello stabilito dal contratto, anche solo per un periodo di tempo circoscritto.

Chi beneficia della riduzione del canone? Entrambi i soggetti coinvolti: l’inquilino potrà pagare con puntualità un affitto “ridotto”, mentre il proprietario - a fronte di un canone inferiore – percepirà quanto concordato e pagherà di conseguenza minori imposte, evitando eventuali intimazioni di sfratto in caso di inadempienza nel pagamento del canone.

Attenzione: affinché la riduzione del canone abbia valore, l’accordo deve essere registrato e trasmesso all’ Agenzia delle entrate.

A chi rivolgersi? L’inquilino può rivolgersi al SUNIA per essere assistito e consigliato nella  richiesta di riduzione del canone. Inquilino e proprietario potranno inoltre essere assistiti, sempre dal SUNIA, per la stesura del contratto al fine di ottenere tutte le informazioni utili per formalizzare l’accordo.

Dopodiché ci si può rivolgere al CAAF CGIL per la compilazione e trasmissione telematica del modello RLI, con il quale comunicare all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione. La registrazione dell’atto con cui si comunica la riduzione concordata tra le parti (proprietario ed inquilino) è esente dall’ imposta di bollo e di registro. L’esenzione spetta anche se le parti concordano la riduzione del canone limitatamente ad un periodo di durata dello stesso.

Se invece dopo la registrazione del contratto con cui si comunica la riduzione del canone d’affitto, il canone viene riportato all’ importo concordato risultante dal contratto di locazione iniziale, la nuova comunicazione sarà soggetta al pagamento dell’imposta di registro e di bollo.

Si rammenta che il CAAF offre ai propri assistiti un servizio di consulenza sulla tassazione degli immobili e sulla convenienza, dal punto di vista fiscale, rispetto al tipo di contratto di locazione che si intende stipulare (contratto a canone concordato, opzione per la tassazione cedolare secca, ecc.).