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Eventi calamitosi, c'è l'agevolazione sulla casa

Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni stipulate per questo tipo di rischi. Per informazioni, i Caaf della Cgil sono sempre a disposizione dei contribuenti

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni relative al rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze. La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

Può godere dell’agevolazione il contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferita al bene, anziché alla persona. Un esempio? Un contribuente che abbia stipulato nel 2018 una polizza avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi sull’abitazione di proprietà della madre, potrà detrarre il premio nella propria dichiarazione dei redditi.

La detrazione vale per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, e spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. Se è stata stipulata una polizza “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente del premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, ma solo relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. La quota di premio relativa alle unità residenziali riferita a ogni condomino può essere attestata dall’amministratore, oppure il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui risulti la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso. Nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione, la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.