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Disoccupazione agricola, Naspi: l’Agenzia chiarisce come suddividere i giorni in dichiarazione dei r

Al fine di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, dal 1° luglio 2020 ai lavoratori è riconosciuto un trattamento integrativo che sostituisce il bonus Irpef (spettante sino al 30 giugno 2020) oppure un’ulteriore detrazione.

Il trattamento integrativo spetta se il reddito complessivo del lavoratore non supera nell’anno 28.000 euro, è rapportato al numero dei giorni di lavoro effettuati e spetta per un importo di 600 euro per il semestre 2020 e per 1.200 euro per il 2021.

Se il reddito complessivo risulta superiore a 28.000 euro ma non a 40.000 euro, in luogo del trattamento integrativo spetta un’ulteriore detrazione fiscale la cui misura, rapportata sempre ai giorni di lavoro dal 1° luglio al 31 dicembre. È una detrazione variabile, che decresce con l’aumentare del reddito complessivo  fino ad azzerarsi qualora lo stesso raggiunga l’importo pari a 40.000 euro.

Al fine di determinare l’importo spettante, sia nel modello CU 2021 sia nella dichiarazione dei redditi , oltre alla casella già prevista per indicare il numero dei giorni totali lavorati nell’anno e per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente, sono state previste due ulteriori caselle in cui indicare rispettivamente il numero dei giorni di lavoro relativi al primo e al secondo semestre 2020.

Con la Risoluzione n° 41/E l’Agenzia delle entrate ha chiarito come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi, in particolare nel caso in cui l’Inps o altri Enti abbiano erogato indennità o somme per l’anno d’imposta 2020 ma riferite a giornate lavorate nel 2019 quali, ad esempio: disoccupazione agricola, cassa integrazione o NASPI.

Si tratta di tutti quei casi in cui  nella CU 2021 rilasciata dall’INPS o da un altro ente sono stati indicati giorni attribuiti al primo o al secondo semestre che possono coincidere con i giorni già certificati dal datore di lavoro per il medesimo periodo. Ne consegue che in taluni casi il lavoratore perderebbe parte delle agevolazioni che gli spettano di diritto.

L’Agenzia delle entrate ha quindi accolto la richiesta dei CAAF di poter indicare in dichiarazione dei redditi i giorni del primo e/o secondo semestre presenti nelle CU dell’INPS o di altri enti, quando non sono riconducibili con certezza ad un dato periodo di lavoro (ad esempio la disoccupazione agricola maturata nel 2019 e corrisposta nel 2020) a prescindere dal riferimento ai semestri consentendo così al lavoratore di recuperare tutti i benefici spettanti.

È però necessario rispettare alcune condizioni: non è possibile superare nell’anno i 365 giorni; il numero dei giorni del primo semestre non può essere superiore a 181 giorni (182 giorni se  il rapporto di lavoro è iniziato prima del 29 febbraio e non è durato per tutto l’anno), mentre nel secondo semestre non è possibile indicare un numero di giorni superiore a 184.

Ciò significa che nel compilare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 , è possibile suddividere i giorni tra i semestri anche in maniera diversa da quanto certificato dall’INPS nella CU, purchè la loro somma non sia maggiore del numero totale dei giorni risultanti dalla CU.