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Bonus facciate, proroga 2022.

Il bonus facciate termico è una detrazione fiscale, suddivisa in dieci rate annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il diritto al Bonus ,fino al 31 dicembre 2022, riducendo la percentuale di detrazione  al 60% per le spese sostenute nel 2022.

Si tratta di interventi effettuati sulle superfici opache delle facciate, sui balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di tinteggiatura o pulitura esterna.

La detrazione invece non è riconosciuta per interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici se non visibili dalla strada o dal suolo pubblico.

La detrazione spetta a tutti i cittadini, residenti e non residenti in Italia, assoggettati al pagamento delle tasse in Italia,  possessori o detentori a qualsiasi titolo (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari o comodatari) degli immobili su cui si effettuano i lavori.

Gli immobili devono essere ubicati in zona A o in zona B, zone individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici.

La zona A include gli immobili che hanno carattere storico, artistico o di particolare pregio.

La zona B include gli immobili esistenti nelle altre parti del territorio edificate  o parzialmente edificate.

Il Bonus non spetta ai cittadini che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Per ottenere il beneficio le spese sostenute devono essere corrisposte con bonifico bancario o postale.

L’Articolo 121 del decreto legge n.34 del 2020 stabilisce inoltre che, oltre alla possibilità di recuperare le spese in dichiarazione dei redditi, i cittadini che sostengono le spese per il recupero delle facciate possono, alternativamente, scegliere:

  • lo sconto in fattura, cedendo l’intero ammontare della spesa al fornitore che ha effettuato i lavori e realizzando, quindi i lavori, a costo zero.
  • la cessione del credito d’imposta dell’intero ammontare della spesa a Istituti di credito, Poste o a altri intermediari finanziari.  

Queste due tipologie di scelte devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, in via telematica e utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati realizzati i lavori.

La Legge di Bilancio 2022, per contrastare le frodi, stabilisce che, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, è necessario presentare il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi applicati. Inoltre, il credito d’imposta, a partire dal 7 febbraio 2022, sarà cedibile una sola volta, viene istituito il blocco della cessione del credito multipla. 

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione della congruità dei prezzi sono detraibili nella percentuale prevista per la detrazione relativa al tipo di intervento realizzato per il quale si sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Per gli interventi sulle facciate non ci sono limiti massimi di spesa né limiti massimi di detraibilità.