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Bonus Barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto il nuovo articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” in base al quale è riconosciuta una detrazione nella misura del 75% per le spese documentate e sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relative ad interventi specificatamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, realizzati su edifici già esistenti.

Per poter beneficiare della detrazione del 75% gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento approvato con Decreto Ministeriale 14.06.1989 n. 236.

La detrazione è ripartita ,tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali e viene calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Fra le spese detraibili sono contemplate anche quelle sostenute per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso di sostituzione dell’impianto è possibile considerare nella spesa complessivamente detraibile anche lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianti sostituito.

Per le spese sostenute nel 2022 il contribuente può quindi beneficiare della detrazione del 75%  oppure della maggiore detrazione del 110% qualora realizzi interventi trainanti ammessi al Superbonus, compresi gli interventi Sismabonus, nel rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.