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Assegno unico e universale

PREMESSA Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il Dlgs n° 230 istitutivo dell’Assegno Unico Universale in attuazione della legge delega n. 46/2021 con la quale il Governo intende “riordinare, semplificare e potenziare le misure

Con la denominazione “unico” si fa riferimento ad una misura che ha lo scopo di unificare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico; con la denominazione, “universale” si fa riferimento ad un concetto universalistico della misura in quanto spettante a tutte le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Il beneficio economico mensile dipenderà anche dalla situazione economica del richiedente in quanto sarà composto da una componente fissa, garantita pure in assenza dell’indicatore ISEE, e da una componente variabile, condizionata dall’indicatore ISEE e verrà assicurato per ogni figlio a carico ai fini AUU e per ogni nascituro dal settimo mese di gravidanza. L’assegno sarà, inoltre, compatibile con il reddito di cittadinanza, e verrà riconosciuto, senza obbligo di presentazione della domanda sotto forma di erogazione diretta della somma dovuta. APPR

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi e in particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia lavoratore subordinato, lavoratore autonomo o percettore di misure di sostegno al reddito.

L'assegno è riconosciuto mensilmente per:

  • ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • ciascun figlio minorenne a carico;
  • ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui; sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata dai genitori conviventi, genitori separati/divorziati, genitore unico, genitori affidatari, tutore del figlio, tutore del genitore e dal figlio maggiorenne.

Il richiedente, ovvero chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere
  • titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno
  • semestrale.

La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022, dovrà essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell’anno di presentazione della domanda e febbraio dell’anno successivo.

Si potrà presentare:

  • direttamente da parte del richiedente in possesso di SPID tramite la procedura telematica presente sul suto INPS;
  • tramite Patronato;
  • telefonicamente tramite Contact Center dell’INPS.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L’assegno sarà corrisposto mensilmente dall’INPS al richiedente nella misura del 100% ovvero su richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.  Inoltre, in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario e tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore. In assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al solo genitore richiedente.

Il nuovo assegno unico per figli verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario (sull’IBAN indicato in domanda) oppure mediante bonifico domiciliato.

CALCOLO DELL’ASSEGNO

In primo luogo, il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico. Inoltre, l'importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni e a favore dei figli disabili.

Per la corretta determinazione dell’importo si rimanda alla lettura delle tabelle allegate al Decreto legislativo oppure in alternativa alla procedura di simulazione AUU disponibile sul sito INPS accessibile al seguente link: SimulaImportoRata (inps.it).

A titolo puramente esemplificativo si rappresentano in:

  • una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i € 40.000 o in assenza di ISEE, fissata a € 50 per figlio;
  • una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell'ISEE familiare: la soglia per avere il trattamento massimo è fissata ad un indicare ISEE pari o inferiore a € 15.000 ed è pari a € 175 per figlio.

Ne consegue che per la corretta determinazione dell’importo dell’AUU è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 2022 per il rilascio dell’attestazione ISEE.

QUALI BENEFICI VERRANNO ABROGATI

Con effetto dal 1° gennaio 2022 è abrogato il Premio alla nascita e il Bonus bebè;

Con effetto dal 1° marzo 2022:

  • è abrogato l’assegno dei Comuni per nuclei familiari con almeno 3 figli;
  • sono abrogate le detrazioni per figli fino al 21 anno (tranne figli con disabilità);
  • viene abrogato il Fondo di sostegno alla natalità con le relative prestazioni;
  • è abrogato ’Assegno ai Nucleo Familiare limitatamente ai nuclei con figli orfanili